sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 11554 del 11 Maggio2017

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo.

L’accesso alla documentazione bancaria da parte del correntista è esercitabile anche in corso di causa; l’art. 119, comma 4 del TUB nello stabilire che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione hanno diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia delle documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, non dispone alcuna limitazione attinente alla fase di svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito: “l’esercizio di tale potere non risulta subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso (...). Per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., la richiesta si deve necessariamente mantenere entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede.”

Giudice Dolmetta Aldo Angelo