sentenza

Cassazione Civile Sez. I n. 12937 del 23 Maggio2017

A fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato.

Nei rapporti caratterizzati dallo svolgimento in concreto dei servizi di investimento l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’intermediario può giustificare la richiesta da parte dell’investitore “contraente non inadempiente” tanto della risoluzione dell’intero rapporto (altrimenti detto, del contratto quadro) quanto della sola caducazione selettiva di talune parti dello stesso. 

 

Giudice Dolmetta Aldo Angelo