sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 17290 del 24 Agosto2016

Nell’ambito dei contratti finanziari non viola l’obbligo della forma scritta ad substantiam la sottoscrizione da parte del cliente di una lettera di mandato che equivale ad accettazione del contratto ove vi sia il richiamo alle condizioni contrattuali generali contenute in una precedente proposta inviata dal promotore finanziario. (Nel caso di specie la Corte ha affermato che la sottoscrizione della lettera di mandato costituiva formale accettazione del contratto e che i sottoscrittori avevano preso atto delle condizioni generali del contratto richiamate nella stessa lettera di mandato, tanto che avevano provveduto all’approvazione per iscritto di alcune clausole, specificamente individuate).   

La Corte di Legittimità aveva, sempre di recente, confermato la decisione di merito impugnata, affermando che “la Corte d’appello, quanto alla doglianza relativa alla inesistenza del contratto per la natura di mera proposta della lettera di mandato, ha rilevato che detto atto costituiva invece contratto, avendo gli stessi appellanti affermato di avere ricevuto una proposta dal promotore finanziario, per cui la sottoscrizione della lettera di mandato costituiva accettazione […] E detta argomentazione supera ogni rilievo degli odierni ricorrenti sulla esistenza del contratto in forma scritta

Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valore mobiliare, tra gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario vi è la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, sicché, il solo fatto che l'intermediario professionale abbia comunicato al cliente il parametro di riferimento "Benchmark" (che non costituisce un indicatore diretto del grado di rischio, ma fornisce unicamente la possibilità di confrontare i risultati del proprio investimento rispetto all'andamento del mercato), non costituisce valido adempimento del suo obbligo informativo circa le operazioni di  investimento rispetto al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio. 

Il benchmark è un parametro oggettivo essenziale per l’investitore al fine di valutare la correttezza dell’operato e l’adeguatezza del modus operandi dell’intermediario nella gestione del portafoglio di strumenti finanziari offerti alla sua clientela, che non esime lo stesso intermediario dall’adempiere ai suoi obblighi informativi nei confronti dell’investitore.

Giudice Di Virgilio Rosa Maria