sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 36 del 3 Gennaio2017

Il modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell’avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di entrambe le sottoscrizioni, ad integrare la forma scritta “ad substantiam” richiesta dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l’abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con effetto "ex nunc" e non "ex tunc".

Giudice Valitutti Antonio