Cassazione Civile, Sez. I, n. 6559 del 14 Marzo2017
Nell’ambito dei contratti bancari l’art. 117 TUB stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Lo stesso articolo, al comma 4, prescrive espressamente la necessaria indicazione di tutte le condizioni economiche che si intendono praticare. Ne consegue, che nel caso di contratto bancario privo della sottoscrizione dell’intermediario, non è sufficiente ai fini della valida conclusione dello stesso (comunque destinata ad operare ex nunc) una qualsiasi dichiarazione in forma scritta della banca di volersi avvalere di quel contratto (nel caso di specie un atto di precetto), essendo invece necessaria la trasmissione al cliente di un atto sottoscritto dall’intermediario che produca per intero il testo contrattuale.
Inoltre nel caso di specie, “l'invio al cliente di un atto di precetto - si scontra con la constatazione che l'atto di precetto non riproduce per intero il testo contrattuale, come invece sarebbe necessario (per di più violando, tra l'altro, pure la norma dell'art. 117, comma 4, del testo unico bancario, che prescrive la necessaria indicazione in contratto di tutte le condizione economiche che si intendono praticare). E anche trascura che l'atto di precetto intervene solo ex post, dopo che il rapporto ha avuto in un modo o nell'altro pieno svolgimento (lo stesso, quindi, sarebbe comunque inidoneo, operando ex nunc, a coprire la sostanza del medesimo). Del resto, l'assunto formulato dal ricorrente viene anche a compromettere del tutto il dovere di consegna di un «esemplare» del contratto al cliente - in quanto tale, propriamente sottoscritto in originale dalla banca -, che pure la norma dell'art. 117 TUB pone esplicitamente in capo alla banca medesima.”
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