sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 9405 del 12 Aprile2017

Per i rapporti di finanziamento accesi prima dell’entrata in vigore della l. 108/96 (usura) non è applicabile la sanzione della non debenza di alcun interesse ex art. 1815 c.c., ma, per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, il mancato rispetto delle soglie d’usura comporta la riconduzione a soglia delle competenze eccedenti.

La Suprema Corte in tale pronuncia aderisce a quanto affermato precedentemente dalla Cassazione  17150/2016, secondo la quale “ le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano l'inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi sulla base del semplice rilievo, operabile d'ufficio anche dal giudice, che il rapporto giuridico non si era ancora esaurito.

Alla luce di questo orientamento la norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella l. n. 241 del 2001, secondo la quale la valutazione dell’usurarietà del tasso d’interesse deve essere svolta sulla base di quello pattuito originariamente, non elimina l’efficacia del rilievo dell’illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all’art. 644 cod.pen e 1815 cod. civ. (…)

Pertanto, ove il rilievo dell’usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex art. 2 1. n. 108 del 1996.

Giudice Acierno Maria