sentenza

Cassazione Civile S.U. n. 24675 del 19 Ottobre2017

Si qualificano come usurari, ai sensi dell'art. 644 c.p., solo gli interessi la cui PATTUIZIONE superi i limiti di legge (soglia d'usura ex l. 108/96).

Le Sezioni Unite, occupandosi di un finanziamento a rimborso rateale, hanno stabilito che la verifica dell’usura va limitata strettamente al momento pattizio, non configurandosi mai la cd. “usura sopravvenuta” in corso di rapporto: “allorché  il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d’usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

Il percorso logico della Cassazione è il seguente:

  • l’unico articolo che definisce e qualifica come “usuraria” la clausola degli interessi è l’art. 644 c.p.
  • non può darsi applicabilità dell’art. 1815 c.c. (gratuità del finanziamento) senza il riconoscimento dell’usurarietà ex art. 644 c.p., in quanto l’art. 1815 fa riferimento alla definizione di interesse “usurario” contenuta solo nell’art. 644 c.p.;
  • la legge n. 24/01 di interpretazione autentica della l. 108/96 limita l’applicabilità dell’art. 644 c.p. al solo momento pattizio, ergo è solo in caso di superamento della soglia in un momento successivo alla pattuizione, non è configurabile neppure una automatica violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. (che darebbe luogo al meccanismo di sostituzione automatica delle clausole ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.), perché si tratta di esecuzione di clausole legittime.



[1] Cass. S.U. n. 24675 del 19/10/17: “(…) Il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della legge 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell’art. 644, comma terzo, cod. civ.  

(…)

Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; ai fini dell’applicazione del quale, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell’art. 644 c.p., come interpretato dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell’usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. V pen. 16/01/2013 n. 8353).

(…)

Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 c.p. e 1815, II comma, c.c. (…) che il superamento del tasso soglia dell’usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore al tasso soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l’inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l’illiceità della pretesa di pagamento del debitore”.