Cassazione Civile, S.U. n. 898 del 16 Gennaio2018
Le Sezioni Unite attestano la validità del contratto monofirma.
In merito al contratto di conto corrente
Nel contratto di conto corrente risulta soddisfatto l’obbligo della forma scritta ad substantiam, quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo correntista, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto). Ne consegue che la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca purchè il cliente non abbia in precedenza revocato il consenso o sia deceduto ne comporta il perfezionamento ex tunc.
“…vale la pena di segnalare la difforme pronuncia del 22/3/2012, n. 4564, che, in relazione al contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall’analoga normativa ex artt. 117 e 127 d.lgs. 385 del 1993, ha escluso la nullità per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che abbia sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta”.
In merito al contratto quadro
Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti.
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