sentenza

Corte d'appello di Brescia del 19 Novembre2014

Prescrizione – rimesse solutorie – onere della prova

La funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni.

Le Sezioni Unite con la nota sentenza n 24418/2010 hanno chiarito che relativamente all’azione di indebito proposta dal correntista nei confronti della Banca per la restituzione degli illegittimi interessi addebitati sul conto in corso, “il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti”.

 

Al contempo va richiamata la recente pronuncia della Cassazione (26.02.2014 n 4518) che ha chiarito che i versamenti eseguiti su conto corrente affidato in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, che corrisponde allo schema causale tipico del contratto.