sentenza

Corte d'Appello di Firenze n. 185 del 26 Gennaio2017

Non merita accoglimento la tesi dell’Istituto di credito per cui, stante l’equivalenza della produzione in giudizio di copia del documento – recante previsione dell’interesse ultralegale - unilateralmente sottoscritto alla sottoscrizione da parte del soggetto autore della produzione, l’obbligo della forma scritta dovrebbe ritenersi adempiuto in ragione della produzione, da parte della banca, del documento sottoscritto dal solo correntista. Infatti l’art. 1284, comma 3 c.c., prescrive la forma scritta ad substantiam per la clausola negoziale che stabilisce la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale. Deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola contrattuale prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale.

Giudice Pappaterra Alessandra