sentenza

Corte d'Appello di Milano n. 1880 del 4 Maggio2017

Ai fini dell’adeguamento del contratto di conto corrente in merito alla paritetica capitalizzazione di interessi debitori e creditori alla delibera CICR 09/02/2000 la Banca deve provare di aver fatto sottoscrivere al correntista la clausola anatocistica, in quanto non risulta sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della suddetta delibera e la relativa comunicazione al correntista.  

Ove contestata dalla Banca la prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme ritenute indebite dal correntista, sarà onere della Banca dar prova dell’esistenza di eventuali rimesse solutorie, indicandole specificatamente, così come enunciato dalla sentenza della Cassazione n. 4518/2014. 

Giudice Martini Alessandro