sentenza

Corte d'Appello di Milano Sez. I Civile n. 1070 del 14 Marzo2014

Finanziamento – Usura – Inclusione polizza assicurativa – No validità Istruzioni Banca d’Italia – Applicazione Istruzioni ’09 al periodo precedente

Con riferimento ai contratti di finanziamento, devono essere ricomprese nel calcolo del TEG, ai sensi dell’art. 644 c.p., tutte le spese assicurative connesse all’erogazione del credito. Ciò vale anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d’Italia ’09, nonostante le Istruzioni precedenti indicassero l’inclusione nel TEG delle sole spese assicurative imposte dal creditore.

Ciò perché l’interpretazione dell’art. 644 c.p. prescinde dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in quanto esse, non essendo fonti normative, non hanno carattere vincolante per l’autorità giurisdizionale.

 

Osserva l’appellante che il contratto di finanziamento oggetto di causa era stato stipulato in data 30.10.2008, allorchè erano vigenti le istruzioni per la rivelazione del TEG emanate dalla Banca d’Italia nel febbraio del 2006.

Tali istruzioni prevedevano che nel calcolo del TEG si tenesse conto delle “spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”.

Nel caso di specie la polizza assicurativa era stata autonomamente scelta dal soggetto finanziato, come si evinceva dal tenore dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto.

La disposizione di cui all’art. 644 c.p. (norma di carattere primario) prevede che nella determinazione del tasso di interesse usuraio debba tenersi conto di tutte le spese, collegate all’erogazione del credito.

E’ indubbio che il costo della polizza assicurativa sia connesso all’erogazione del credito, come si evince dalla contestualità tra la stipulazione della polizza e l’erogazione del finanziamento.

Priva di rilievo in senso contrario è la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del soggetto finanziario, in quanto il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui la “polizza sia obbligatoria” e quella in cui sia “facoltativa”.

Del resto, com’è stato evidenziato da questa Corte in un caso analogo (cfr. pronuncia della Corte d’appello di Milano n. 3283/2013) il fatto che le nuove istruzioni della Banca d’Italia, emanate nell’agosto del 2009, includono il costo delle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può che avvalorare la tesi interpretativa seguita dal giudice di prime cure.

Giudice Cesira D'Anella