sentenza

Corte d'Appello di Napoli Sez. III Civile del 18 Novembre2014

Azione di ripetizione – onere prova in capo al correntista – atto ricognitivo del debito – anatocismo – Cass.  24418/10 – capitalizzazione semplice

In caso di azione di ripetizione promossa dal correntista, è in capo all’attore l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ovvero gli estratti conto da cui si evincano le poste illegittimamente addebitate. In caso di produzione parziale degli estratti conto, la domanda di ripetizione potrà essere esaminata solo in relazione al periodo documentato.

La ricognizione del debito (nel caso specifico, effettuata in un atto di costituzione di ipoteca volontaria) non costituisce, al pari della promessa di pagamento, autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale (ex multis Cass. 4019 del 2006) e pertanto non preclude l’azione di ripetizione.

Alla nullità della clausola anatocistica non può sostituirsi alcun regime di capitalizzazione alternativo, dovendosi pertanto procedere al ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice, come stabilito da Cass. n. 24418/10.

 

Le generiche doglianze mosse dall’appellante principale in merito al mancato deposito di tutta la documentazione, da parte della banca, non trovano, quindi, alcun riscontro.

Spetta a colui che agisca per la ripetizione dell’indebito fornire la prova dell’eccedenza del pagamento. Chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Cass.sez. 3, sentenza n.7501 del 14/05/2012).

La domanda di ripetizione di indebito proposta dal S. in ragione dell’illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto, poteva, quindi, essere esaminata in relazione al periodo successivo alla data del primo estratto conto disponibile.

 

Va, tuttavia, qualificato il richiamato atto di costruzione di ipoteca volontaria del 14-6-1996.

Il citato atto costituisce un atto unilaterale redatto sotto forma di atto pubblico e proveniente da A. S., in qualità di debitore, A. F., in qualità di terza datrice di ipoteca e R. S. in qualità di fideiubente il S. si riconosce, ivi, debitore della Banca dell’importo di L. 114.932.027 per saldo debitore ed interessi maturati al 31-3-96.

Deve ricordarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale” (ex multis Cass. 4019 del 2006).

 

Il motivo con il quale il S. si duole dell’avvenuta capitalizzazione annuale degli interessi passivi da parte del ctu nominato dal primo giudice è fondato.

Le questioni relative alle conseguenze della accertata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista sono state affrontate dal Supremo Collegio della nota sentenza Sez. U. n. 24418 del 02/12/2010. In aderenza a tale pronuncia, deve ritenersi che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista vadano calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. In mancanza di una disposizione che prevede la sostituzione automatica della clausola nulla, va, quindi, escluso che possa applicarsi la capitalizzazione annuale degli interessi come ritenuto dal primo giudice. (cfr. anche Cass.Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013).

Giudice Maria Teresa Mondo