sentenza

Corte d'Appello di Potenza Sez. Civile del 27 Novembre2013

Mutuo – Usura – Usura sopravvenuta – legge 24/2001 – usura precedente la l. 108/96

La legge 108/96 non si può applicare ai rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore. Non rileva il fatto che da un siffatto rapporto sia sorto un contenzioso che ha lasciato in capo a una delle parti delle ragioni di credito.

Per siffatti rapporti, può ritenersi l’illiceità usuraria del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l’approfittamento di tale stato da parte del mutuante.

Con il primo motivo l’appellante si è doluta della violazione della L. n. 108/1996. Esso è fondato, poiché a seguito della norma di interpretazione autentica recata all’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell’interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo 1996 n.108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che riveli, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse delle ragioni d credito (ex multis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 9532 del 22.4.2010).

Ne deriva, ancora per giurisprudenza consolidata, che “con riferimento a fattispecie anteriore all’entrata in vigore della L. 7 marzo 1996 n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d’interesse diverso e superiore a quello legale, purchè ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l’illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l’illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l’approfittamento di tale stato da parte del mutuante. ( Cass. Sez. Prima sentenza n.25182 del 13.12.2010).

Giudice Rocco Pavese