sentenza

Corte d'Appello di Roma n. 4323 del 7 Luglio2016

La previsione di un tasso di mora superiore alla soglia determina la nullità della clausola economica degli interessi e di conseguenza la gratuità del finanziamento

Si legge nella sentenza:

IL FATTO

Per quanto concerne l’usurarietà dei tassi di interesse previsti nel contratto di finanziamento, la consulenza tecnica svolta in primo grado ha evidenziato infatti che mentre il tasso di interesse pattuito per la restituizione della somma era pari al 7,95%, in relazione agli interessi moratori era stato pattuito un tasso dell’11,95%, superiore alla soglia applicabile ai sensi della legge 108/96.

ASSOGGETTABILITA' DELLA MORA ALLA VERIFICA DELL'USURA - ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA NON VINCOLANTI NELLA VERIFICA DELL'USURA

Nonostante la Banca d’Italia si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa la comprensione del tasso di mora nel computo del tasso soglia, le sue determinazioni non hanno natura vincolante in questa materia e dunque costituiscono solo una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti.

Assodato che i tassi di mora non concorrano a determinare il TEGM, a ciò comunque non consegue la non assoggettabilità dei medesimi al rispetto delle soglie di usura.

L’Art. 1 del D.L. 394/2000 “interpretazione autentica della L. 108/96 contenente disposizioni in maniera di usura”, convertito in legge 24/2001 riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”

La tesi, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n.29/2002, ha ritenuto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori in base al riferimento contenuto nell’art. I comma I dl n. 394/00 “agli interessi a qualunque titolo convenuti”.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora (cfr. Cass. N. 350/2013 in motivazione).

APPLICABILITA' ART. 1815 c.c. II comma

In conclusione, l’art. 1815 comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione normativa operata dalla legge 108/1996 e dalla legge 24/2001, prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario in gratuito, in ossequio all’esistenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari, la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante.

Sul punto, mentre il Giudice di prime cure ha formulato argomentazioni specifiche non si trattava di usura cd sopravvenuta, poiché il finanziamento era stato contratto nell’ottobre 2000, nella piena vigilanza della legge n° 108/96 e pertanto doveva escludersi l’applicazione di qualsiasi interesse ex art 1815 co 2 cc, la banca si è limita a riproporre le tesi già esposte in primo grado ed infondate della non applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori e della usurarietà sopravvenuta, che avrebbe legittimato l’applicazione del tasso soglia.

Pertanto correttamente il Giudice di primo grado ha considerato come base di calcolo la sola quota capitale pari a €30.987,41, detraendo i ratei già paganti dalla XXX e pari a €17.471,15, accertando così il credito residuo a titolo di rate del finanziamento di €14.516,26.

Giudice G.R. Maria Rosa Dell'Erba

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