sentenza

Corte d'Appello di Torino n. 478 del 28 Febbraio2017

In adesione al mutato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, espresso in tema di validità dei contratti di intermediazione finanziaria, ma riferibile per identità del requisito formale all’intera materia bancaria (cfr. Cass. 5919/2016; Cass. 7068/2016; 10711/2016; Cass. 6559/2017), il giudice di secondo grado ha confermato che in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. La Corte continua precisando che ciò non significa che il requisito della forma scritta ad substantiam nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento inscindibile, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo. Pertanto, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta per testi ovvero per presunzioni; nè il comportamento delle parti in costanza di contratto ‘monofirma’ può essere considerato come valida manifestazione del consenso della Banca”.

Nel caso di specie tutta la documentazione prodotta, ovvero una “lettera di accettazione affidamenti” sottoscritta dal cliente e un’altra che riporta la dicitura “per  accettazione” e contenente le condizioni generali di affidamento delle operazioni di apertura di credito sottoscritta dalla banca – poiché scritture entrambe di accettazione di proposte non prodotte in atti – sono state reputate carenti del requisito “del necessario, inscindibile ed inequivocabile collegamento tra le manifestazioni di volontà”.

Giudice Macagno Gian Paolo