sentenza

Corte d’Appello di Torino del 20 Dicembre2013

Cessione del V – Usura – Inclusione spese assicurative nel TEG – No validità Istruzioni Banca d’Italia – art. 644 c.p.

Nella verifica del rispetto delle soglie di usura nei contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio deve essere considerato, nel calcolo del TEG, anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge.

Le Istruzioni della Banca d’Italia, secondo le quali – nella formulazione anteriore all’agosto del 2009 - dette polizze non dovevano essere conteggiate nella rilevazione del TEGM, non hanno infatti alcuna efficacia vincolante né nei confronti degli operatori finanziari che devono stabilire il tasso da applicare al rapporto di mutuo né nei confronti dell’organo giudicante chiamato ad accertare il TEG applicato al rapporto in contestazione. L’unica norma rilevante e vincolante ai fini dell’accertamento del TEG resta solo ed esclusivamente l’art. 644 c.p. che ricomprende nella verifica dell’usura tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, esclusi unicamente quelli per imposte e tasse.

Giudice Estensore Federica La Marca