sentenza

Corte d'Appello di Venezia n. 1377 del 15 Giugno2016

In tema di contratti finanziari, la forma scritta del contratto quadro è tesa a tutelare il contraente debole (investitore). La contestazione che quest’ultimo avanza relativamente alla mera assenza della sottoscrizione dell’Intermediario non è quindi sufficiente, sul piano sostanziale, per affermare l’invalidità del contratto stesso.

La Corte d’Appello di Venezia, in merito alla nullità del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, per assenza della firma della banca, ha affermato che “pur prendendo atto della pronunce richiamate in comparsa conclusionale dall’appellante in ordine alla nullità per carenza di sottoscrizione da parte della banca del contratto-quadro dalla stessa prodotto in causa (si tratta di Cass, 5919/16 e 7068/16) e delle altre decisioni pure assunte dal giudice di legittimità in materia (Cass.10331/2016; 8396/2016; 8395/2016), pare alla corte che la questione meriti un approfondimento”.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato le differenze sostanziali tra la nullità di protezione prevista  dall’art. 23 TUF (che stabilisce espressamente  i contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnata ai clienti; nei casi d’inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo) e la disciplina codicistica della nullità  precisando che “Occorre muovere dal rilievo – di natura sostanziale – che la funzione solo informativa del requisito della forma scritta del contratto quadro si traduce, sul piano processuale, nella legittimazione dell’unico soggetto al quale è riconosciuto un interesse a dedurre in giudizio la nullità negoziale, in ragione della asimmetria della sua posizione, rispetto all’intermediario finanziario”; tale differenza: “[…] trova la propria ragion d’essere e, ad un tempo, il proprio limite di operatività nella protezione di una parte, ritenuta dal legislatore bisognosa di tutela in ragione della sua posizione di soggetto non qualificato, non professionista, non dotato di particolari cognizioni tecniche, a fronte di una controparte professionalmente dedita allo svolgimento di attività tecniche che necessitano di peculiari conoscenze e informazioni”. Infatti l’art. 23 TUF trova la sua ragion d’essere nell’asimmetria soggettiva tra intermediario e investitore per garantire l’informazione e la tutela al soggetto non professionale; continua la Corte precisando che “ la funzione della previsione di tale nullità vada principalmente rinvenuta nella esigenza di assicurare al cliente una adeguata informazione, garantendogli che, attraverso la formalizzazione scritta degli obblighi della banca e dei diritti dell’investitore, costui sia posto in grado di avere un termine chiaro ed indiscutibile di riferimento idoneo a colmare quella asimmetria informativa che connota siffatti rapporti contrattuali”.

Nel caso di specie l’investitore aveva eccepito solamente la mancanza della sottoscrizione del contratto da parte della Banca, senza contestare altro, così risultando inapplicabile l’invalidità in esame: “[…] il cliente non si è doluto di non aver prestato un consenso informato alla conclusione del contratto, né ha addotto che sia carente un documento contrattuale che rappresenti puntualmente le sua volontà negoziale e neppure ha potuto sostenere che il rapporto non si sia svolto regolarmente e che la banca non abbia dato corso all’esecuzione di esso, ma si è unicamente avvalso della legittimazione di cui al terzo comma dell’art. 23 t.u.f. per dedurre ed eccepire la mancanza della sottoscrizione in calce a quel contratto da parte della banca”.

Ne consegue che il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello in quanto proposto in violazione dell’art. 23 TUF: “Ponendosi nella prospettiva della funzione che alla previsione di forma è stata assegnata dal legislatore l’eccezione del cliente circa la mancanza di sottoscrizione della banca non può che risultare del tutto priva di fondamento, siccome non pertinente all’esigenza che quella prescrizione formale è volta ad assicurare, finendo per trasformare un presidio posto a tutela della informata e consapevole partecipazione dei clienti in un formalistico strumento per conseguire risultati del tutto al di fuori delle previsioni e dello scopo della norma”.

Giudice Santoro Guido