sentenza

Corte di Appello di Torino del 12 Dicembre2014

Conto corrente – azione di ripetizione – azione possibile solo se esistono pagamenti (rimesse solutorie) – azione di accertamento negativo del saldo – prescrizione – eccezione di prescrizione generica – onere della prova del fido in capo al correntista – no fido di fatto –Delibera CICR 9/2/00 – necessità di sottoscrizione della clausola anatocistica – CMS – nullità per indeterminatezza se indicata solo l’aliquota

 

Sotto il profilo dell'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, segnatamente per la insussistenza del requisito dell'avvenuto pagamento che, con riferimento al conto corrente bancario, è predicabile solo al momento della chiusura del rapporto. La domanda dell'appellante di condanna della banca alla restituzione di somme è dunque inammissibile.

Ritiene questa Corte che indubbiamente la domanda di accertamento del saldo del c/c, epurato dalla applicazione di oneri illegittimi, sia sicuramente da ricomprendersi nella domanda di condanna al pagamento di tale somma.

Anche nell’ipotesi in cui sia ammissibile (come nel caso in esame) solo la domanda di accertamento dei rapporti di dare/avere sussista l'interesse ad agire dei cliente; innanzitutto la stessa è mera conseguenza della domanda di nullità di determinate clausole contrattuali, la quale è certamente sorretta da un interesse ad agire.

Quanto al riparto dell’onere della prova in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, si osserva quanto segue.

Si deve ritenere che l'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore (Banca) non possa considerarsi inammissibile solo perché non contiene la indicazione specifica delle rimesse solutorie; l'eccezione di prescrizione è comunque ammissibile e l'individuazione delle somme eventualmente prescritte e dunque del dies a quo di decorrenza della prescrizione costituisce questione di merito attinente alla fondatezza o meno dell'eccezione e non alla sua ammissibilità. Infatti la banca ha chiesto dichiararsi la prescrizione di tutte le rimesse annotate sul c/c anteriormente al 27.4.1997: con ciò essa ha adeguatamente individuato sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.

Un affidamento (di fatto) non può coincidere sic et simpliciter con lo scoperto di conto corrente avendo il primo quale presupposto la volontà della banca di fornire provvista in via continuativa al cliente entro un determinato limite massimo e il secondo essendo un mero atto di tolleranza nei confronti di episodi di scopertura mediante i quali la banca ritiene dì eseguire determinati pagamenti pur in assenza di provvista. I documenti prodotti pertanto, ossia il contratto di conto corrente non riportante le condizioni debitorie passive e gli estratti scalati del conto, non attestano in alcun modo l'esistenza di un affidamento di fatto per il periodo anteriore al 2000.

(In tema di anatocismo) Questa Corte ritiene in proposito di confermare il proprio orientamento ormai pacifico in materia, che reputa nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche dopo l'entrata in vigore della delibera CICR, in assenza di una specifica pattuizione delle parti in merito, così condividendo uno dei profili di nullità evidenziati da parte appellata.

“Poiché dunque, nel venir meno per le ragioni illustrate di una disciplina transitoria, soltanto una nuova pattuizione scritta tra le parli può assicurare l’applicazione della capitalizzazione reciproca degli interessi ai contratti anteriori all'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R." (Corte d'Appello Torino, 2.7.2013, cui si fa rinvio per l'ampia motivazione).

La sola indicazione della percentuale (0,25%) appare insufficiente a integrare il requisito della determinatezza o comunque determinabilità dell'oggetto, posto che non è specificato, nell'ambito della pattuizione, che cosa debba intendersi per " massimo scoperto", ossia se debba intendersi l'importo massimo concedibile o quello concesso o quello eventualmente superiore tollerato e se si riferisca al superamento anche di un solo giorno o di un periodo maggiore e quale.

Giudice Estensore Federica La Marca