sentenza

Corte di Cassazione Sez. I Civile n. 1725 del 29 Gennaio2015

Conto corrente – segnalazione a sofferenza – Centrale dei Rischi

La segnalazione alla Centrale dei Rischi deve essere fondata su una situazione di emergenza che configuri un serio pericolo di insolvenza: da un lato, non è sufficiente il mero ritardo nei pagamenti, dall’altro, non è necessaria una valutazione di incapienza definitiva comportante la definitiva irrecuperabilità del credito.

 

La segnalazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

Resta dunque estraneo alla nozione di sofferenza l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.

Ciò che conta in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

Va dunque ribadito che, ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. (v. Cass. N. 21428/2007 e nn. 7958/09 e 23083/13).

Giudice Magda Cristiano