sentenza

Corte di Cassazione Sez. III Civile n. 19729 del 19 Settembre2014

Mutuo – Usura – Usura sopravvenuta – Inapplicabilità l. 108/96 a rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore

La legge 108/96 non si può applicare ai rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore. Non rileva il fatto che da un siffatto rapporto sia sorto un contenzioso che ha lasciato in capo a una delle parti delle ragioni di credito.

Con il TERZO MOTIVO si denuncia l’illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o falsa applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108 in combinato disposto con la L. n. 24 del 2001 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c. – illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 5 per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'efficacia spiegata dallo jus superveniens nei rapporti in corso - illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o contraddittoria motivazione in sentenza, in relazione alla posizione del creditore intervenuto BANCA s.p.a..

I quesiti sono i seguenti: " Dica l'Ecc.ma Corte adita se gli interessi maturati nelle fattispecie contrattuali in oggetto, possano dirsi legittimi nella misura del 15,50% e 388% annuo, per il solo fatto di essere stati anteriormente pattuiti alla imperativa norma sull'usura, ma soprattutto se possano ritenersi efficaci ed esigibili per lo stesso motivo, seppure superiori ai limiti introdotti dalla norma imperativa sopravvenuta". "Dica l'Ecc.ma Corte adita se la maturazione degli interessi, pur determinata da un titolo giudiziale passato in giudicato quale decreto ingiuntivo della BANCA S.P.A., possa ritenersi svincolata dalla disciplina sopravvenuta restrittiva, nel senso che la maturazione degli interessi debba avvenire nel rispetto della disciplina antiusura, indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo".

 Si tratta di quesiti generici, senza riferimento alle peculiarità del caso concreto, non essendo neppure indicate con riferimento alle "fattispecie contrattuali in oggetto".

Le conseguenze sono quelle già viste di inammissibilità del motivo.

Peraltro, il motivo sarebbe stato anche infondato sulla base del seguente principio di diritto: "A seguito della norma di interpretazione autentica recata dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito" (Cass. 13.5.2010 n. 11632; Cass. 22.4.2010 n. 9532).