Decisione ABF Collegio di coordinamento n. 7854 del 8 Ottobre2015
L'ABF si esprime - per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'art. 120 TUB così come novellato dalla l. 147/13 - in senso concorde ai Tribunali di Roma, Milano e Cuneo: l'entrata in vigore del divieto di anatocismo decorre dal 1° gennaio 2014, non rilevando la mancata indicazione delle modalità attuative della legge da parte del CICR.
Invitiamo a leggere le motivazioni della decisione, approfondite ed esaurienti.
"Si tratta dunque di un classico caso di abrogazione di una disposizione di legge da parte di una disposizione successiva avente pari valore gerarchico (art.15 delle preleggi), nel quale l’interpretazione abrogatrice, già desumibile dal dato testuale, trova puntuale conforto logico nel principio di incompatibilità (non contraddizione) e nel criterio ermeneutico storico – evolutivo.
Da qui la conseguenza che, se dall’1.1.2014 è caduta la riserva di anatocismo bancario, i relativi effetti hanno cominciato a prodursi contestualmente alla data di entrata in vigore della legge che l’ha determinata."
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