sentenza

Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 10 Aprile2015

Massima a cura del dott. G. Di Maria

Il superamento del tasso soglia usura e la violazione ex art. 1815 II° comma, in uno qualsiasi dei momenti della vita del rapporto di mutuo, sia esso fisiologico, che tantomeno durante il periodo della "mora del debitore", comporta la nullità parziale del contratto, che per l'effetto della reimputazione  dei versamenti a capitale , (il quale deve essere reso tempo per tempo secondo l'originaria scadenza ) potrebbe addirittura riportare a credito il debitore o non giustificarne la revoca del beneficio del termine; il G.E visto il fumus boni iuris ed il periculum sospende il procedimento e avvia il merito ponendo termini- consulenza tecnica di parte del dott. Gaspare Di Maria

Giudice D. Spanò