sentenza

Ordinanza del tribunale di Bari del 27 Novembre2015

Estrapoliamo dal testo dell'Ordinanza:

" (...) ritenuto, altresì, che ricorrano gravi motivi di sospensione, in ragione della rilevata usurarietà –quantomeno sulla scorta di uno dei prospetti alternativi (nella specie, il prospetto A) evidenziati nella ordinanza di ammissione dell’'indagine tecnico - contabile - del tasso di interesse convenzionale, comprensivo  delle maggiorazioni previste per la determinazione dei tassi di interessi moratori (senza alcuna applicazione di cumulo tra tassi corrispettivi e tassi moratori, come agevolmente evincibile dalla formulazione letterale del quesito);

ritenuto, inoltre, che, alla luce dell'’espressa pattuizione, in aggiunta agli interessi, di una commissione da anticipata estinzione del mutuo pari all'’1,75% del capitale restituito e a titolo dispese di assicurazione, alcun rilievo può assumere la cd. clausola di salvaguardia stabilita con riferimento agli interessi di mora, ancorati al tasso soglia;

(...)

P.Q.M. 

SOSPENDE l’'efficacia esecutiva del titolo opposto.

Giudice Valentina D’'Aprile