sentenza

Ordinanza del tribunale di Bari del 19 Ottobre2015

Il Tribunale nell’Ordinanza ribadisce la posizione espressa in data 12/12/14 (vd. anche Trib. Pescara 28/11/14) in merito alla necessità di computare, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso (usura originaria), anche delle penali previste in caso di estinzione anticipata.

Si fa espresso riferimento sia al dettato letterale dell’art. 644 c.p. sia all’interpretazione dello stesso fornita dalla Cassazione nella nota sentenza n. 350/13.

Ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del contratto, la commissione per estinzione anticipata deve essere calcolata “con riferimento al capitale concesso a mutuo, dovendosi avere riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno”.

L’usurarietà dello specifico contratto di finanziamento oggetto di decisione è la risultante – si legge nell’Ordinanza – della “sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata” e determina la gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c.: l’Ordinanza si conclude osservando che  “alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale”.