sentenza

Ordinanza del Tribunale di Benvento del 30 Dicembre2015

Se nei contratti di mutuo il tasso di mora pattuito oltrepassa la soglia stabilita dalla legge (Legge n.108/1996), esso risulta usurario e, pertanto, il cliente ha titolo per recuperare tutti gli interessi indebitamente pagati alla banca. La nullità abbraccia l'intero complesso delle competenze, anche corrispettive.

L’accertamento dell’usurarietà del tasso deve essere effettuato al momento della stipula del contratto, in quanto l’interesse moratorio, al pari di tutti i costi collegati al mutuo, va considerato nel momento in cui esso viene promesso o convenuto, a qualunque titolo, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione. Si tratta dunque di una valutazione “genetica” e non legata al verificarsi dell’effettivo inadempimento.

La presenza di una "clausola di salvaguardia" che pone il tasso moratorio pari alla soglia, se è accompagnata dalla previsione di ulteriori spese addebitate in caso di inadempimento, comporta l'usurarietà della clausola di mora