sentenza

Ordinanza del Tribunale di Milano del 25 Marzo2015

Conto corrente – anatocismo – riforma art. 120 TUB – tutela del consumatore – legge n. 147/13

Il Giudice ha stabilito, limitatamente ai soggetti consumatori, l’inammissibilità della pratica anatocistica per il periodo successivo al 31/12/13 in quanto non conforme al dettato legislativo della legge n. 147 del 2013.

 

La legittimazione attiva dell’Associazione Movimento Consumatori rispetto al ricorso d’urgenza de quo è fondata sulla disposizione di cui all’art. 139 del Codice del Consumo.

Quanto all’art. 139, nella parte in cui prevede la legittimazione ad agire delle associazioni di cui all’art. 137 nei casi previsti dall’art. 2, il Collegio rileva, in primo luogo, che tale ultima disposizione riconosce ai consumatori ed agli utenti, tra l’altro, il diritto “alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali.

La nozione di correttezza dei rapporti contrattuali comprende tutte quelle condotte contrarie alla buona fede, tra cui è annoverata anche l’applicazione di una clausola contrattuale divenuta illegittima per intervento del legislatore.

Per quanto concerne, poi, il carattere collettivo dell’interesse, è sufficiente osservare che la clausola in questione è inserita tra le condizioni generali del conto corrente Arancio, ossia di un conto corrente non solo rivolto ad un’indeterminata collettività, al pari dei conti correnti tradizionali, ma anche che, proprio per la caratteristica di essere online, ha un ancora maggiore grado di diffusività.

Una volta affermata la piena legittimazione attiva dell’odierna parte ricorrente, debbono essere vagliati i presupposti attinenti al fumus boni iuris ed all’urgenza.

La disposizione in esame non può che leggersi, quindi, nel senso della rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”.

In tal senso depone anche il raffronto con la precedente versione del comma 2 dell’art.120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità “per la produzione di interessi sugli interessi scaduti”.

A fronte di simili risultanze, non è condivisibile l’opzione proposta dalla banca resistente, che ha escluso l’immediata precettività della norma e ne ha subordinato l’applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR.

Deve essere confinato l’intervento regolamentare del CICR, cui è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che, pertanto, è da ritenersi operante a decorrere dall’1.1.14.

Né possono ricavarsi elementi di segno contrario dalla riforma dell’art. 120 TUB di cui al D.lvo n. 342/99, che rimandava a futura delibera CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”; ciò in quanto in quel caso la norma di legge dava legittimità ad una prassi anatocistica vietata dal codice civile, sulla scorta di una granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, con la conseguenza che non vi era alcuna urgenza nel rendere operativa con norma regolamentare una modalità di conteggio degli interessi più gravosa per il correntista. Nel caso in esame, invece, l’eliminazione legislativa dell’anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell’ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l’entrata in vigore di una simile disposizione di legge.

L’esame del fumus comprende anche la necessaria verifica circa la correttezza dell’operato dell’istituto bancario.

Dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall’altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da Banca d’Italia. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un’indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell’escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR. Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla Banca d’Italia.

Il Collegio è a conoscenza di un parere espresso dalla Banca d’Italia e comparso esclusivamente sulla rivista giuridica online Il Caso.it, nel quale l’Autorità di Vigilanza, in risposta ad un esposto del 17.10.04, avrebbe affermato che, poiché la legge n. 147/13 ha riformulato parzialmente l’art. 120 TUB, “le modalità ed i criteri di attuazione del nuovo quadro normativo sono attualmente in via di definizione”. Ora, è significativo puntualizzare, in primo luogo, che il predetto parere – si ribadisce consultabile solo sulla citata rivista e non sul sito istituzionale di Banca d’Italia – non ha carattere di raccomandazione generale, non essendo stato diffuso ed essendo rivolto solo all’interlocutore che aveva inoltrato specifica richiesta; in secondo luogo, che dal contenuto di tale affermazione, per come riportata, non emerge affatto alcuna indicazione circa la permanenza in vigore della clausola anatocistica, come disegnata dalla delibera CICR del 9.2.00.

Ad avviso del Collegio, i giusti motivi di urgenza di cui alla disposizione citata debbono essere letti nell’ambito della cornice europea di cui alla Direttiva 98/27/CE del 19.5.98, che ha più volte sancito la necessità di assicurare una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori, giungendo a far coincidere l’effettività della tutela anche, tra l’altro, con la sua tempestività.

In particolare, reputa il Tribunale che “i giusti motivi di urgenza” debbano tenere conto delle concrete esigenze di una collettività indeterminata di consumatori, che dall’applicazione di una norma divenuta nulla può subire pregiudizi concreti, che difficilmente possono trovare puntuale ristoro.

 

Giudice Estensore Silvia Brat