sentenza

ordinanza del Tribunale di Torino del 28 Marzo2016

Sostenere che il tasso soglia ex L. 108/96 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo finirebbe per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Non è possibile sommare interessi corrispettivi e penale per estinzione anticipata del mutuo in quanto i primi attengono alla fase fisiologica del finanziamento e remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo , in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario invece la seconda costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale e essendo funzionale ad indennizzare  il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori (la quale risulta confutata perché postula la sommatoria di due voci pattuite in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili fra loro ovvero l’adempimento e l’inadempimento)… in tal caso non solo vale lo stesso principio, ma anzi la penale per estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori che, viene meno per definizione: dunque non solo si postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma, addirittura, una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato l’altra.

                                                                                                          

 

 

 

Giudice Conca Bruno