sentenza

Ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari del 31 Marzo2014

Usura – Commissione di massimo scoperto rientra nel carico rilevante

Il quarto comma dell’art. 1 legge 108/96 stabilisce che per determinare “il tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. A fronte che dell’indubbia onnicomprensività di tale disposizione, fino alla previsione dell’art. 2 bis l. n. 2/09, le rilevazioni trimestrali effettuate dal Ministero del tesoro, escludevano le cms dal conteggio, nonostante la rilevanza causale della commissione e l’espressa disposizione contenuta nell’art. 2 l. 108/96 per l’elaborazione del TEGM.

Anche per il tempo anteriore all’emanazione della legge n. 2/2009, che ha carattere solo confermativo della disciplina vigente

 

La portata interpretativa delle legge n. 2/09 si risolve in una mera conferma della disciplina vigente e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle Circolari della Banca d’Italia, pacificamente prive di portata normativa. Nell’affermare espressamente l’inclusione di qualsiasi remunerazione nel calcolo del tasso effettivo globale, l’art. 2-bis della legge ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, cosicché il vincolo imposto al Ministro per l’emanazione della regolamentazione transitoria si risolve nel mantenimento della disciplina vigente e quindi del dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c.p..