sentenza

Ordinanza Tribunale di Agrigento (esecuzioni immobiliari) del 10 Aprile2015

Il superamento del tasso soglia usura e la violazione ex art. 1815 II° comma, in uno qualsiasi dei momenti della vita del rapporto di mutuo, sia esso fisiologico, che tantomeno durante il periodo della " mora del debitore", comporta la nullità parziale del contratto, che per l'effetto della reimputazione  dei versamenti a capitale (il quale deve essere reso tempo per tempo secondo l'originaria scadenza) potrebbe addirittura riportare a credito il debitore o non giustificarne la revoca del beneficio del termine.

Il G.E visto il fumus boni juris ed il periculum SOSPENDE IL PROCEDIMENTO E AVVIA IL MERITO PONENDO TERMINI. 

Consulenza tecnica di parte del dott. Gaspare DI Maria