sentenza

Ordinanza Tribunale di Bologna del 25 Marzo2016

Il nuovo art. 120 TUB non ha efficacia immediatamente precettiva, in quanto l’iter normativo delineato dal legislatore non è giunto a conclusione, essendo indispensabile la delibera CICR, come previsto dall’art. 161 V comma TUB.

In tema di efficacia del nuovo art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità del 2014, affermare una cogenza immediata del divieto di anatocismo introdotto dalla normativa, diversamente da quanto avvenuto nel recente passato sempre in subiecta materia, comporterebbe una ingiustificata sperequazione giuridica tra gli istituti di credito e gli altri soggetti interessati al fenomeno, ma anche tra gli stessi utenti del sistema bancario, i quali, non essendo tutti debitori e negativamente esposti alla capitalizzazione degli interessi passivi, potrebbero, in quanto creditori, essere, invece, ben favorevoli all’applicazione di detto istituto relativamente agli interessi attivi.

 

 

Giudice Salina Giovanni