sentenza

Ordinanza Tribunale di Torino del 15 Marzo2024

Fideiussione – consumatore – nozione – clausole abusive

E’ sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione rilasciata dalla persona fisica che ha agito per motivi personali, quali legami familiari o spirito d’amicizia, ed è estranea all’organizzazione societaria del debitore principale, non avendo alcuno specifico interesse patrimoniale all’andamento della società o dell’impresa. La riserva di non applicabilità di una clausola al consumatore che abbia rilasciato la fideiussione esclusivamente nei confronti di altro consumatore non può quindi eliminarne la vessatorietà.

Fideiussione – clausole abusive – rinuncia ad opporre eccezioni – prestazioni essenziali – controllo di abusività

Le clausole di rinuncia o limitazione alla facoltà di opporre eccezioni non riguardano prestazioni essenziali, caratterizzanti il contratto di fideiussione, ma aspetti marginali relativi alle iniziative processuali o alle modalità di soddisfacimento del credito e sono di conseguenza sottoposte al controllo di abusività ai sensi degli artt. 33 e ss. cod. cons.

Clausole abusive – deroga norme dispositive – significativo squilibrio

Le norme dispositive fissano il criterio di giustizia e il livello di equilibrio contrattuale rispetto al quale verificare l’eventuale significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art. 33 comma 1 cod. cons., e quindi l’abusivo esercizio dell’autonomia del predisponente.

Fideiussione – Clausole abusive – limitazione facoltà di opporre eccezioni

Sussiste una limitazione della facoltà di opporre eccezioni ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t) cod. cons. qualora a) il contratto subordini a una o più condizioni volontarie o all’esecuzione di una prestazione (solve et repete), il potere del consumatore di proporre fondatamente un’eccezione che, a termini di legge, può essere esercitata senza sottostare a quelle condizioni; b) il contratto contiene la rinuncia preventiva del consumatore al potere di proporre un’eccezione riconosciutagli dalla legge; c) il contratto regola il contenuto del rapporto tra professionista e consumatore, derogando a disposizioni di legge, anche se dispositive, ed escludendo la proponibilità di eccezioni che il consumatore avrebbe altrimenti diritto di proporre.

Fideiussione - Clausole abusive – clausola di reviviscenza –– significativo squilibrio - limitazione facoltà di opporre eccezioni

La clausola di ‘reviviscenza’ della garanzia dopo l’estinzione del debito principale è vessatoria ai sensi dell’art. 33 cod. cons. in quanto impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all’ adempimento, anche quando egli abbia confidato nell’estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei suoi confronti. Qualora l’obbligo restitutorio della banca dipenda dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso, la clausola in questione è vessatoria anche perché deroga all’art. 1945 c.c., impedendo al fideiussore di far valere le eccezioni di pertinenza del debitore.

Fideiussione - Clausole abusive – clausola di sopravvivenza –– significativo squilibrio - limitazione facoltà di opporre eccezioni

La clausola di sopravvivenza è vessatoria ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t) e in quanto comporta un significativo squilibrio ai danni del consumatore e comunque determina una rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi dell’eccezione di invalidità ex art. 1939 c.c.

Fideiussione - Clausole abusive – clausola a prima richiesta–– significativo squilibrio - limitazione facoltà di opporre eccezioni

La clausola che preveda che il pagamento del fideiussore avvenga “a prima e semplice richiesta scritta [..] ogni eccezione rimossa” è clausola abusiva ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t) in quanto comporta un meccanismo “solve et repete”.

Fideiussione - Clausole abusive – clausola a prima richiesta––limitazione facoltà di opporre eccezioni

La clausola che preveda una deroga al dovere del creditore previsto all’art. 1957 c.c. di agire in giudizio contro il debitore principale, anche estendendo il termine da sei a trentasei mesi, è abusiva ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. t) in quanto comporta una rinuncia del fideiussore a far valere l’estinzione della fideiussione.

Fideiussione - Clausole abusive – imputazione dei pagamenti––limitazione facoltà di opporre eccezioni

La clausola sull’imputazione dei pagamenti che prevede che “il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti fatti da lui” è vessatoria perché ingenera uno squilibrio significativo e privo di giustificazione, e determina comunque una rinuncia ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. t) all’imputazione dei pagamenti in conformità all’art. 1193 c.c.

Fideiussione - Clausole abusive – recesso della banca––significativo squilibrio - limitazione facoltà di opporre eccezioni

La clausola che preveda che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” è vessatoria perché ingenera uno squilibrio significativo privo di giustificazione, e determina comunque una rinuncia ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. t)

Fideiussione - Clausole abusive – compensazione- deroga alle condizioni della compensazione legale––significativo squilibrio - limitazione facoltà di opporre eccezioni

E’ abusiva la clausola che attribuisce alla Banca il potere di operare compensazioni tra reciproci crediti in assenza delle condizioni per la compensazione legale ed in particolare tra crediti che non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso e con rinuncia ad eccepire la convenzione d’assegno.

Fideiussione - Clausole abusive – compensazione- deroga disciplina obbligazioni solidali––significativo squilibrio - limitazione facoltà di opporre eccezioni

E’ abusiva la clausola del contratto di fideiussione che prevede l’estensione della compensazione da parte della Banca, in presenza di un conto corrente cointestato al fideiussore e ad altri soggetti, in deroga alla disciplina della compensazione nelle obbligazioni solidali di cui all’art. 1302 comma 2 c.c. ed indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Azioni rappresentative inibitorie – provvedimento provvisorio – giusti motivi d’urgenza

La dir. 2020/1828, sulle azioni rappresentative dei consumatori, recepita agli artt. 140- ter e ss. cod. consumo, obbliga gli Stati membri a prevedere provvedimenti inibitori anche in forma di un provvedimento provvisorio senza subordinarne la concessione a specifici requisiti particolarmente stringenti; data la natura patrimoniale dei diritti dei consumatori, i giusti motivi d’urgenza non coincidono con il danno grave ed irreparabile e sono da rintracciare nel pericolo che le clausole abusive possano trovare applicazione prima dell’adozione del provvedimento definitivo.

Azioni rappresentative inibitorie – misure ripristinatorie – pubblicazione sito – comunicazione individuale ai consumatori

Sono misure provvisorie adeguate e proporzionate alla natura provvisoria dell’azione rappresentativa il divieto di predisporre ed utilizzare le clausole abusive, la pubblicazione sulla home page del sito della banca resistente del dispositivo dell’ordinanza e del collegamento per accedere al provvedimento nella sua interezza, la comunicazione individuale a ciascun fideiussore che abbia agito in qualità di consumatore nel rilascio della garanzia, al fine di rimuovere in modo chiaro ed efficace la situazione di errore in cui il consumatore si trova riguardo alle proprie facoltà e ai poteri della Banca e un significativo ostacolo all’esercizio da parte del consumatore dei diritti che la legge gli attribuisce.

Giudice Astuni Enrico