sentenza

Tribunale di Agrigento del 14 Marzo2016

Massima a cura dell'avv. F. Fiorucci

Quando il conto corrente è aperto, l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli: per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto.

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti dell’istituto bancario, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare - mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche  e soprattutto dei contratti di conto corrente - i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l’applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Al medesimo onere probatorio soggiace anche la domanda della Banca di accertamento del credito dalla stessa vantato in relazione allo stesso rapporto di c/c: in difetto di produzione della documentazione contrattuale, con la indicazione delle condizioni atte a regolare il rapporto, non è possibile pervenire alla determinazione dell’effettiva esistenza del credito dell’istituto.