sentenza

Tribunale di Ancona n. 661 del 18 Aprile2017

L’art. 3 della delibera CICR 09/02/2000 ammette nei contratti di finanziamento con restituzione a rate a scadenze temporali definite, la possibilità di conteggiare interessi di mora sull’intera rata, dunque consentendo la produzione di interessi anche sulla parte di rata consistente in interessi corrispettivi negozialmente stabiliti con deroga, quindi, al generale divieto di cui all’art. 1283 c.c.. La norma esclude solamente che sugli interessi di mora possa essere operata un’ulteriore capitalizzazione. Ne consegue che risulta legittima, se prevista, la decorrenza di interessi sull’intera rata.

In merito all’usura, non si ritiene ammissibile ai fini della determinazione del tasso effettivamente applicato, la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, attesa la diversità di funzione delle due voci di interesse.  

 

 

Giudice Ercolini Francesca