sentenza

Tribunale di Avellino n. 1700 del 7 Luglio2016

Si devono considerare nulle le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, in quanto tali clausole si pongono in contrasto con le limitazioni fissate dall’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo favorevole.

L'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo a determinate condizioni ed in particolare in presenza di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c) o interpretativi (art. 1368 c.c.).

Per i rapporti successivi all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, la stessa delibera all’art. 2, ha previsto che “nel conto corrente l’addebito e l’accredito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità”, ovvero la variazione di capitalizzazione è possibile purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi. 

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Rizzi Maria Cristina