sentenza

Tribunale di Avellino n. 2676 del 6 Dicembre2016

La valutazione del carattere usurario degli interessi deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, senza riconoscere alcun rilievo alle modifiche normative successivamente intervenute o ai successivi d.m. Ne deriva che non risulta ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula).   

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Ceccarelli Natalia