sentenza

Tribunale di Avellino n. 56 del 12 Gennaio2017

Per i rapporti successivi all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, la stessa delibera all’art. 2, ha previsto che “nel conto corrente l’addebito e l’accredito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità”, ovvero la variazione di capitalizzazione è possibile purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi.                                                                       

La valutazione del carattere usurario degli interessi deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto, senza riconoscere alcun rilievo alle modifiche normative successivamente intervenute o ai successivi d.m. Ne deriva che non risulta ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula) .   

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Ceccarelli Natalia