sentenza

Tribunale di Avezzano n. 1019 del 29 Settembre2016

In conformità con quanto stabilito dalla Cassazione penale 12028/2010, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario deve tenersi conto sia degli interessi passivi, sia di tutti gli altri oneri sopportati in connessione con l’utilizzo del credito, incluso la c.m.s. ed escluse le spese per l’utilizzo dei servizi”.

La CMS può essere definita come un “costo collegato all’erogazione del credito, in quanto ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza lo scoperto di conto corrente e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista liquidità e tenerla a disposizione del cliente”; ne consegue che nella determinazione del TEG praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della CMS.

Giudice Lattanzio Giampiero