sentenza

Tribunale di Bari del 12 Dicembre2014

La penale di estinzione rientra tra gli oneri inclusi, ai sensi dell’art. 644 c.p., nella verifica dell’usura, indipendentemente dal proprio carattere di onere eventuale. Ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto occorre pertanto tenere conto sia degli interessi moratori (Cass. 350/13) sia della commissione di estinzione anticipata. Per quanto attiene questo onere, l’Ordinanza precisa che, sebbene questa sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso il calcolo debba essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo, perché la verifica dell’usurarietà va condotta al momento della stipula del contratto quanto capitale mutuato e capitale residuo coincidono. La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata è rafforzata nel caso in cui la commissione di estinzione anticipata sia dovuta, in forza del contratto, anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.