sentenza

Tribunale di Bari n. 1215 del 17 Marzo2015

Conto corrente – azione di ripetizione – onere della prova in capo al correntista – produzione integrale estratti conto – art. 210 c.p.c. – art. 119 TUB

In un’azione di ripetizione dell’indebito, è onere dell’attore (correntista) produrre il contratto di c/c e gli estratti conto integrali (ex Cass. 21466/2013). L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere concesso solo per i documenti specificatamente indicati dalla parte e solo se essi non siano acquisibili aliunde.

Lo strumento istruttorio dell’art. 210 c.p.c. non può essere concesso se il correntista non ha in precedenza esercitato tutti i diritti a lui spettanti per ottenere la documentazione mancante, compresa una richiesta ex art. 119 TUB.

 

In applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di c/c a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell’indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito, ossia la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: il contratto di c/c ; gli estratti conto integrali del rapporto di c/c.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. per tutte Cass. N.21466 del 2013), nei rapporti bancari in conto corrente la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto, impediscono di verificare la giustificazione contabile del saldo e di conseguenza il rigetto della domanda.

L’art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio di carattere eccezionale e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative (Cass. 14 luglio 2004 n. 12997), deve riguardare i documenti che siano specificatamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa.

Si rileva che essi potevano essere ben prodotti dall’attore sia perché a lui inviati trimestralmente sia perché è previsto dal quarto comma dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni  dell’ultimo decennio e l’attore, nel caso di specie, non ha infruttuosamente esercitato tale diritto prima di introdurre il giudizio.

Giudice Sergio Cassano