sentenza

Tribunale di Bari n. 2339 del 4 Maggio2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/2000, è illegittima l’applicazione della capitalizzazione trimestrale operata dalla Banca sugli interessi a debito del correntista, in quanto tali clausole si basano su un uso negoziale anziché normativo. All’accertata indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi, consegue la necessità di determinare il credito della banca applicando la capitalizzazione annuale in quanto quest’ultima: corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore del cliente; tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme, secondo una certa dottrina, alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 co. 1 c.c.; ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per i conti anche saltuariamente debitori, resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari di chiusura al 31 dicembre di ogni anno. 


Per i rapporti successivi all’entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000 è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che la banca abbia applicato gli interessi attivi e passivi con pari periodicità.

Giudice Attollino Marisa