sentenza

Tribunale di Benevento del 16 Aprile2015

Conto corrente – azione di ripetizione – asserita nullità delle clausole economiche – produzione del contratto - onere della prova in capo al correntista

In caso di azione proposta dal correntista basata sull’asserita nullità di alcune clausole contrattuali è onere dell’attore ex art. 2967 c.c. provare tali nullità producendo il contratto. L’obbligo decennale di conservazione della documentazione contabile che grava sull’intermediario ex art. 119 TUB non riguarda il correntista e non lo solleva dall’obbligo di produzione del contratto.

Fattispecie diversa sarebbe l’azione basata sulla presunta nullità delle pattuizioni per assenza di forma scritta del contratto: in tal caso l’onere di produrlo incomberebbe sull’intermediario

 

Invero gli attori non deducono di non aver mai sottoscritto alcun contratto in relazione al conto corrente bancario intrattenuto con la Banca anzi affermano di averlo stipulato e ne hanno fatto richiesta alla banca.

Orbene se dunque gli attori deducono di aver stipulato un contratto scritto con la Banca (di cui hanno fatto richiesta stragiudiziale e giudiziale di consegna) e che, tuttavia, detto contratto non contiene valide pattuizioni in merito agli interessi, alle spese , alla CMS, alla capitalizzazione degli interessi passivi, allora, essi in qualità di attori avevano l’onere di provare tale nullità.

Sul piano processuale e con riferimento all’onere probatorio incombente sugli attori ai sensi dell’art. 2967 c.c. non assume alcuna rilevanza l’obbligo di conservazione della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni incombente sulla banca ai sensi delle disposizioni dell’art. 119 ultimo comma TUB.

Giudice Floriana Consolante