sentenza

Tribunale di Busto Arsizio n. 780 del 20 Maggio2017

I decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, pertanto la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia.

La parte che deduce la violazione dell’usura bancaria ha l’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali indicanti il tasso soglia con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario; essendo i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari atti amministrativi non opera rispetto ad essi il principio iura novit curia, ovvero non appartenendo alla scienza ufficiale del giudice vanno provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti.

La consulenza tecnica d’ufficio pur essendo un mezzo a disposizione del giudice per l’interpretazione dei fatti di causa (…) non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.


Ai fini della misurazione del TEG, non ci si può discostare dalle Istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, anche se quest’ultime non hanno valenza di norma primaria, è la stessa norma primaria, di cui all'art. 2 L. n. 108 del 1996, ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d'Italia e Ufficio Italiano Cambi, il compito di “rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM) comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, il quale una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale diviene parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.

Giudice Novelli Stefania