sentenza

Tribunale di Cagliari n. 6 del 4 Gennaio2016

Massima a cura dell'avv. Fabio Fiorucci


La commissione di massimo scoperto concorre alla determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite al riguardo (fino al 2009) dalla Banca d'Italia, poiché il chiaro tenore letterale dell'art. 644, comma 4, c.p. impone di considerare rilevanti, ai fini  della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che il correntista sopporta in  connessione con l'uso del credito.

 

Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi: ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

 

L'art. 2-bis del D.L. 29.11.2008, convertito con la L. 28.1.2009, n. 2, è norma di carattere non innovativo, bensì interpretativo (e quindi retroattiva), dettata allo scopo di chiarire la portata applicativa della norma di rango primario (art. 644, quarto comma, c.p.).

 

Giudice A. Bernardino