sentenza

Tribunale di Chieti n. 230 del 23 Aprile2015

Mutuo – Tasso di mora – interessi di mora assoggettato alla verifica dell’usura - No sommatoria dei tassi – se tasso mora usurario applicazione art. 1815 c.c. ai soli interessi moratori – ISC – TAEG – art. 117 TUB –se errata indicazione in contratto dell’ISC/TAEG si applica l’art. 117 TUB

Ai fini della verifica dell’usura, si deve tener conto sia degli interessi corrispettivi sia degli interessi di mora, senza tuttavia procedere alla sommatoria dei rispettivi tassi.

Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 c.c. co. 2 colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

L’indicazione in contratto di un ISC o TAEG errati comporta l’applicazione di tassi ultralegali non pattuiti e pertanto implica la necessità di ricalcolare gli importi dovuti applicando i tassi sotitutivi previsti dall’art. 117 TUB.

 

L’elaborato peritale ha prima di tutto effettivamente riscontrato come la misura del tasso di interessi di mora convenuto nell’occasione, e determinato mediante una maggiorazione di 3 punti rispetto al tasso convenzionale del 6,9% annuo nominale, fosse pari al 9,90% e come tale usurario, tenuto conto del valore del tasso soglia al giugno 2008 pari al 9,06%.

In assenza di prova che poi in concreto l’Istituto non abbia applicato tale tasso di mora, non può che assumere esclusiva rilevanza ai fini de quibus l’ipotesi di c.d. usura originaria ex nr. 24/01, vale a dire il momento in cui quel tasso usurario veniva convenuto tra le parti, indipendentemente dal momento del pagamento.

La prima questione che si prospetta sul punto alla scrivente attiene alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori.

La seconda questiona che si pone solo laddove si ritenga possibile configurare usurari anche gli interessi moratori, attiene invece alle conseguenze nel caso di usurarietà dei soli interessi moratori; in tal caso, infatti, ad avviso della difesa degli opponenti, nessun interesse, né corrispettivo né moratorio, sarebbe dovuto; mentre ad avviso della difesa dell’opposta, non sarebbero dovuti i soli interessi moratori.

Sul punto, pare infatti decisivo il riferimento operato dall’art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi convenuti a qualunque titolo, ciò che consente di considerare ricompresi nell’ambito della normativa anti usura anche gli interessi moratori.

E’ questa, d’altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, che sin dalla sentenza della Cassazione n. 5286/2000 ha statuito che non v’è ragione per escluderne l’applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

Va poi chiarito che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro.

Infatti, il riferimento operato da Cass. N. 350/2013 alla determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora, intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso, come nel presente, determinati convenzionalmente nella misura di una maggiorazione del 3% degli interessi corrispettivi.

L’usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

Bisogna riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario.

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

 

Il TAEG effettivamente praticato dall’Istituto supera dello 0,025% il dato convenuto in contratto.

La violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell’ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all’investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari.

Sotto tale profilo allora si manifesta fondato l’iniziale motivo di opposizione formulato dagli opponenti e basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall’Istituto.

Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB, ha determinato il saldo ancora dovuto alla data della notifica dell’atto di precetto nella minor somma.

Giudice Federico Ria