sentenza

Tribunale di Chieti n. 74 del 16 Marzo2017

Ai sensi dell’art. 117 TUB “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche particolari contratti possono essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.

Il Giudice afferma che “la giurisprudenza (Sez. I, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016, conf. Sez. I, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016) ha rilevato che  in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. Ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta”.

La domanda di nullità del contratto di finanziamento proposta dalla parte attrice, basata sulla mancanza della sottoscrizione da parte di un soggetto dotato di potere di rappresentanza della Banca, esprime una volontà opposta al vincolo contrattuale, tale per cui non si può ritenere perfezionato il contratto con la successiva produzione in giudizio da parte della banca dell’esemplare sottoscritto dalla sola attrice. Da ciò ne discende la nullità del contratto, con obbligo per la parte opponente di restituire la sola quota capitale, oltre interessi legali detratte le somme fino ad ora corrisposte.

Giudice Turco Francesco