sentenza

Tribunale di Cosenza n. 2133 del 12 Ottobre2016

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con l’ormai arcinota n. 24418/2010) hanno delineato con assoluta chiarezza la necessità di distinguere tra rapporti ante e post la delibera CICR 09.02.2000, atteso che tale provvedimento, la cui legittimità è stata asseverata dalla giurisprudenza costituzionale, nonché da quella di legittimità e di merito, ha convalidato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi purché prevista, nei contratti, la medesima periodicità di capitalizzazione di quelli attivi.

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Bloise Gino