sentenza

Tribunale di Cosenza n. 2420 del 16 Novembre2016

In conformità  con quanto affermato dalla Cassazione n. 24418 del 02.12.2010“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista (in un contratto di c/c stipulato in epoca anteriore al 22.04.2000 – data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R., ndr), per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.

Allo stesso modo non è legittima la sanatoria successiva di tale nullità attraverso la pubblicazione in G.U. dell’intenzione della Banca di adeguare la capitalizzazione degli interessi creditori a quella dei debitori, operando la reciprocità richiesta dalla Delibera C.I.C.R., in quanto “è richiesta sempre una esplicita previsione contrattuale accettata espressamente – per iscritto - dal correntista, con ciò rendendosi vano il sotterfugio degli Istituti di credito di una variazione favorevole alla clientela e come tale, ai sensi del T.U.B., non necessitante di approvazione specifica”. 

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Bloise Gino