sentenza

Tribunale di Cremona n. 601 del 30 Agosto2016

Ai fini della determinazione della fattispecie di usura, il chiaro tenore letterale dell'art. 644, comma 4 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito) comporta l’inefficacia normativa e anche precettiva nei confronti del giudice delle Istruzioni della Banca d’Italia.

Ai decreti ministeriali spetta unicamente, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, il compito di rilevare trimestralmente il TEGM “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (art. 644, comma 3, c.p.) ovvero il tasso “fisiologico” di mercato, costituito dalla media dei tassi originariamente impiegati dagli intermediari finanziari. Ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia va effettuata la comparazione tra tasso effettivo e tasso soglia risultante dalle pubblicazioni trimestrali.

Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal giudice, anche ai fini dell’usura civilistica, sulla base dell’art. 644 c.p., essendo prive di efficacia le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione statistica del tasso medio.

Giudice Milesi Andrea