sentenza

Tribunale di Firenze n. 3798 del 15 Novembre2016

Per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000 è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che la banca abbia applicato gli interessi attivi e passivi con pari periodicità.

Nel contrasto tra le Istruzioni fornite dalla Banca d’Italia (come i decreti emanati in attuazione di quelle) e i principi giuridici espressi dalla legge n. 108/1996, quest’ultima in quanto norma primaria è destinata a prevalere sulle prime, in quanto atti integranti fonti di rango secondario o addirittura qualificabili quali atti amministrativi generali, come tali privi di natura normativa.

La c.m.s. va ricompresa nella verifica ex art. 644 c.p. anche per il periodo anteriore al 1.1.2010, costituendo o un interesse mascherato se applicato sull’utilizzato o la remunerazione della somma messa a disposizione se calcolata sull’affidato.  

Giudice Primavera Anna